1. L'articolo 32 della legge sull'adozione è sostituito dal seguente:
«Art. 32. - 1. Qualora l'adozione debba essere pronunciata nello Stato
a) quando non sussistono le condizioni previste dall'articolo 4 della Convenzione;
b) quando l'adozione non è conforme alle altre disposizioni della Convenzione e ai princìpi vigenti nello Stato in materia di diritto di famiglia e dei minori, valutati in relazione al superiore interesse del minore;
c) quando gli aspiranti genitori adottivi non risultano in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana sull'adozione;
d) quando le indicazioni contenute nel decreto di idoneità non sono state rispettate;
e) quando la procedura adottiva si è svolta senza l'intervento di un ente autorizzato e delle autorità centrali;
f) quando l'adozione pronunciata nello Stato straniero non produce la cessazione dei rapporti giuridici con la famiglia
5. Quando l'adozione pronunciata nello Stato straniero non produce la cessazione dei rapporti giuridici con la famiglia di origine, la stessa può essere convertita in un'adozione che produce tale effetto se la Commissione la riconosce conforme alla Convenzione. Ai fini della conversione è necessario che i genitori naturali abbiano prestato il proprio consenso espressamente, liberamente e senza aver ricevuto alcun vantaggio, anche non patrimoniale, per sé o per altri nonché previa completa informazione sugli effetti della propria rinuncia a ogni legame giuridico con il minore. In caso di conversione, la Commissione pronuncia i provvedimenti di cui al comma 1.
6. Gli uffici consolari italiani all'estero collaborano, per quanto di competenza, con la Commissione e con l'ente autorizzato per il buon esito della procedura di adozione. Essi, dopo aver ricevuto formale comunicazione da parte della Commissione dei provvedimenti di cui al comma 1 e del provvedimento di adozione pronunciato dall'autorità straniera, rilasciano il visto d'ingresso per adozione a beneficio del minore adottando».